Negli emendamenti
alla Manovra finanziaria ce n’è uno poco noto che estende le donazioni anche a farmaci, prodotti per l'igiene, presidi medico chirurgici, cartoleria e
cancelleria.
La legge 166 del 2016, nota soprattutto per lo scopo di abbattere gli sprechi
alimentari, si è arricchita di due emendamenti alla manovra approvati in
commissione Bilancio della Camera, che consentono di ampliare le donazioni
anche ai prodotti per l'igiene e a quelli di cartoleria.
Si allarga, inoltre, la platea dei donatori che viene estesa anche a farmacie e grossisti e si rendono
ancora più semplici le regole per donare, sia sul piano burocratico che
fiscale.
I benefici
fiscali della legge 166 per la donazione di beni sono stati estesi "ai prodotti destinati all'igiene e alla cura
della persona e della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presidi
medico chirurgici e i prodotti farmaceutici, i prodotti di cartoleria e di
cancelleria".
Per quanto riguarda i farmaci, tra i donatori vengono incluse "le farmacie, le parafarmacie, i grossisti,
le aziende titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci".
E’ stata inoltre lanciata la piattaforma web #iononsprecoperché (www.iononsprecoperche.it), che tuttavia al momento funziona solo per i generi alimentari, che permetterà agli attori della filiera di entrare in contatto tra loro creando opportunità di sviluppo per le donazioni, grazie anche alla presenza di esperti di vari settori che metteranno a disposizione le proprie esperienze e competenze gratuitamente.
Chi è interessato a questo tipo di beni, lo invitiamo a seguire la piattaforma e a cominciare a far girare la voce presso titolari di forniture di beni di cui sopra oppure e, per i farmaci, a richiedere l’inserimento tra le onlus beneficiarie della raccolta del Fondazione Banco Farmaceutico Onlus http://www.bancofarmaceutico.org/
TESTO
INTEGRALE DELL’EMENDAMENTO:
Alla
legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b)
favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e
di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;»;
b) all'articolo 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
« h) «medicinali destinati alla donazione»: i medicinali inutilizzati dotati di
autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso
del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, in corso di
validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore
riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa
categoria i medicinali soggetti a prescrizione, senza obbligo di prescrizione,
da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono
commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne
modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari tali in ogni caso
da non compromettere l'idoneità di utilizzo in termini di qualità,
tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere
donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti
presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono
altresì essere donati, sulla base di princìpi stabiliti dal decreto del
Ministero della sanità dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 marzo 1997 n. 72, e con le modalità previste dalla circolare
del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è
ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;
i) «Soggetti donatori del farmaco»; ai fini della presente legge si intendono
per soggetti donatori dei farmaco, le farmacie, i grossisti, le parafarmacie,
così come individuate ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le aziende
titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), i loro
rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro
distributori;
l) «articoli di medicazione»: gli articoli di cui al numero 1.14) della tabella
A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
m) «altri prodotti»; i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo
16, comma 1, lettera e).».
c) all'articolo 8 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo potrà avvalersi anche
di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati dai componenti di cui al
comma 1 lettera b) nonché di altri esperti di settore.;
d) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola: «medesimi.» è aggiunto il seguente
periodo: «Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto
improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative
degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei
consumatori e utenti (CNCU).»;
e) all'articolo 11:
1) Alla rubrica dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole:
«integrati, o di rete,»;
2) al comma 2 dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole:
«integrati, o di rete,»;
f) all'articolo 16:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni fiscali per le
cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai
fini di solidarietà sociale»;
2) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per
le seguenti tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro
cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):
a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), donati secondo
le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute da adottarsi ai
sensi dell'articolo 15;
c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente
essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 1.14) della
tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre,
correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da
garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti
per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei
biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di
cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di
utilizzo o per altri motivi similari;
e) degli altri prodotti che saranno individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del comma 7, non più
commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni,
alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per
altri motivi similari.
2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1917.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le
caratteristiche determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai
comandi della Guardia di finanza di competenza, per via telematica, una
comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare,
con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo
documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni
ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è
trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state
effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, il donatore è esonerato dall'obbligo di
comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili,
nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non
superiore a 15.000 euro;
c) l'ente donatario rilasci trimestralmente al donatore, entro la fine del mese
successivo a ciascun trimestre, una apposita dichiarazione, recante gli estremi
dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni
ricevute, in cui si impegna ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle
sue finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso,
le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività
commerciale.
4. Al comma 7, le parole: «destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo
di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
come modificati dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 1, lettera e), del presente articolo».